La CQC è un’abilitazione che associata ad una patente C o D, consente ad un conducente di svolgere attività professionale con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e nel caso del trasporto di persone superiore a 9 posti.
La CQC ha validità quinquennale e va rinnovata attraverso la frequenza di un corso di aggiornamento senza esame finale.
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali è presente in Italia:
dal 10 Settembre 2008 per il trasporto di persone;
dal 10 Settembre 2009 per il trasporto di cose.
I corsi CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone), prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e un medico specialista.
La nostra scuola organizza da sempre corsi per il conseguimento e per il rinnovo della CQC offrendovi l’impegno ad un aggiornamento professionale al passo con i tempi.
La norma che disciplina la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e di merci, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo.
La sopraccitata direttiva ha introdotto, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente, denominata CQC.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.
CONDUCENTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CQC
La carta di qualificazione del conducente non è richiesta per i conducenti dei:
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
NOTA BENE:
Le ultime due esenzioni, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.
Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività per conto terzi.
CONDUCENTI AVENTI DIRITTO ALLA CQC PER DOCUMENTAZIONE
Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
- i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
- di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
- di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
- I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente:
- alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data del 9 settembre 2008;
- alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
In tutti i casi su esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è la data del:
- 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di persone;
- 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di cose.